Riscatto
Sono
contributi che vengono accreditati a seguito della facoltà concessa
al lavoratore o al pensionato di coprire periodi, altrimenti privi di
contribuzione,
È
consentito riscattare i periodi non coperti da contribuzione
relativi:
- Il corso legale di laurea;
- le lauree brevi e i titoli di studio ad esse equiparati;
- L’attività lavorativa svolta all’estero in Paesi non convenzionati;
- L'astensione facoltativa per maternità che si colloca al di fuori del rapporto di lavoro;
- Gli anni di praticantato effettuati dai Promotori finanziari;
- L’attività svolta con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per periodi antecedenti il 1.4.1996;
- I periodi non lavorati e privi di contribuzione previsti da specifiche disposizioni di legge e comunque successi al 31.12.1996;
- Periodi di lavoro svolto con contratto part time;
- I periodi di lavoro socialmente utili per la copertura delle settimane utili per il calcolo della misura delle pensioni.
Ricongiunzione
(L.29/79 e L.45/90)
La
ricongiunzione offre al dipendente la possibilità di accentrare
tutte le contribuzioni in unica gestione, ai fini di una unica
pensione da erogare da un unico ente.
E’
prevista dalla legge 29/79 art. 2, che ha mantenuto anche valide
alcune disposizioni preesistenti più favorevoli; la norma è stata
poi integrata dalla legge 45/90 in riferimento ai versamenti
contributivi presso le Casse per i professionisti.
Non
è ammessa la ricongiunzione parziale dei servizi.
La
ricongiunzione è onerosa.
La
facoltà di ricongiunzione dei vari periodi in un'unica gestione
previdenziale può essere esercitata una sola volta; può essere
esercitata una seconda volta solo se l'interessato possa far valere,
successivamente all'esercizio della prima ricongiunzione , dieci anni
di assicurazione previdenziale, di cui almeno cinque coperti da
contributi versati in costanza di effettiva attività lavorativa. In
tutti gli altri casi l'interessato può presentare una seconda
domanda solo all'atto del pensionamento (cioè l'ultimo giorno di
servizio) e solo se la richiesta sia diretta a trasferire ulteriori
periodi assicurativi nella gestione nella quale ha operato la
precedente ricongiunzione.
Novità
introdotte dalla L.122/10
L’art.1
della L.29/79 consentiva di ricongiungere nella gestione INPS
gratuitamente l’eventuale contribuzione obbligatoria, volontaria e
figurativa, versata in altre gestioni pensionistiche. Il comma 12
della L.122/10 estende anche a questa forma di ricongiunzione l’onere
economico,previsto dall’art.2 della L.29/79.
Le
nuove disposizioni si applicano per le domande presentate dal 1°
Luglio 2010. Inoltre (comma 12 decies), per le istanze di
ricongiunzione ai sensi dell’art.2 della L.29/79 il calcolo
dell’onere sarà determinato in base ai coefficienti aggiornati al
2007, pertanto i costi della ricongiunzione risulteranno più alti.
La
normativa sembra apparentemente non avere avuto notevoli risvolti
mediatici, tuttavia sono tanti i lavoratori penalizzati dalle nuove
disposizioni. Per ulteriori informazioni e il disbrigo della pratica
il Patronato Acli sito in Corso Dei Mille, 321 tel. 0915086204
Partinico è a disposizione dei lavoratori.
Nessun commento:
Posta un commento