lunedì 24 gennaio 2011

COMUNIONE O SEPARAZIONE DEI BENI


REGIME  PATRIMONIALE    COMUNIONE  O  SEPARAZIONE  DEI  BENI.
La comunione dei beni.
La comunione dei beni è il regime legale previsto dal codice civile, nel caso in cui non vi sia stata una scelta diversa da parte dei coniugi (articolo 159). La comunione dei beni rappresenta il sistema privilegiato dal legislatore, in quanto, nella pratica, realizza una parità dei coniugi, consentendo loro una gestione e una titolarità comune del patrimonio familiare. La comunione dei beni si applica automaticamente, nel momento della stipulazione del matrimonio, oppure successivamente, a richiesta dei due coniugi.
Questi sono i beni che rientrano nella comunione:
  • tutti i beni acquistati durante il matrimonio dai due coniugi, anche separatamente;
  • le aziende costituite dopo il matrimonio e gestite da entrambi i coniugi;
  • il reddito di un'attività separata dei coniugi;
  • il reddito di un bene proprio di uno dei coniugi (ad esempio il canone di locazione di un appartamento comprato prima del matrimonio da uno dei coniugi);
  • il reddito di un'azienda costituita prima del matrimonio ma gestita da entrambi i coniugi.
Questi sono invece i beni che non rientrano nella comunione:
  • tutti i beni acquistati prima del matrimonio da uno dei due coniugi;
  • i beni che vengono ereditati o acquistati per donazione da uno dei due coniugi durante il matrimonio;
  • tutti i beni personali (gioielli, indumenti, libri...);
  • tutti i beni che servono all'esercizio della professione di uno dei due coniugi (è necessario dimostrare in tal caso un rapporto diretto ed obiettivo con l'attività);
  • ciò che si è ottenuto a titolo di risarcimento di danni patrimoniali e non;
  • la pensione corrisposta per la perdita totale o parziale della capacità lavorativa;
  • tutti i beni acquistati con il prezzo della vendita dei beni che non erano precedentemente di comproprietà dei due coniugi (articolo 179 del codice civile).
La separazione dei beni
La separazione dei beni contempla un regime patrimoniale diverso, e si ha quando ciascuno dei coniugi è il solo proprietario dei beni acquistati durante il matrimonio. Egli ha quindi il diritto di goderli e amministrarli, salvo naturalmente l'obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia, in relazione alle proprie sostanze e capacità di lavoro.
La separazione dei beni può essere chiesta senza alcuna spesa, al momento della celebrazione del matrimonio, oppure in seguito, rivolgendosi a un notaio. Deve però sussistere il consenso di entrambi i coniugi. Il notaio provvede a trascrivere l'intervenuta separazione dei beni a margine dell'atto di matrimonio (tale trascrizione è molto importante nei confronti dei terzi).
Se il passaggio dalla comunione alla separazione dei beni è richiesto solo da uno dei due coniugi, occorre rivolgersi al tribunale. La legge contempla diversi motivi di scioglimento della comunione, che può avvenire (articolo 193 codice civile) in caso di: interdizione, inabilitazione, cattiva amministrazione del patrimonio da parte di uno dei coniugi, sperpero e disordine nella gestione degli affari.

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