lunedì 31 gennaio 2011

L’INDENNITA' ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE

A chi spetta
·          Agli operai, impiegati, equiparati ed intermedi (lavoratori che svolgono mansioni a metà strada tra quelle operaie e quelle impiegatizie), anche se assunti con contratto part time o a tempo determinato;
·          Ai dirigenti di qualsiasi settore privato;
·         Ai lavoratori a domicilio, ma solo nel caso di licenziamento/cessazione del rapporto di lavoro e non di sospensione del lavoro tra una commessa e l’altra;
·          Ai lavoratori impiegati in attività stagionali o attività soggette a periodi di sosta;
·          Ai lavoratori occupati occasionalmente in sostituzione di altro personale;
·          Ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro;
·          Ai lavoratori con contratto di solidarietà;
·          Ai portieri di stabili;
·          Ai lavoratori assunti in Italia ed operanti all’estero in paesi non convenzionati o con i quali non esistono accordi di sicurezza sociale;

La domanda
La domanda deve essere presentata, pena la decadenza dal diritto, entro:
·          68 giorni dalla data di sospensione o licenziamento per motivi connessi alla situazione aziendale;
·          98 giorni, in caso di licenziamento in tronco per giusta causa.
La durata
A partire dal 1° gennaio 2008 il periodo massimo indennizzabile, per i trattamenti di disoccupazione ordinaria con requisiti normali, è stato elevato a otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a 50 anni e a dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni. I requisiti di età devono essere posseduti alla data di inizio della disoccupazione indennizzabile. Il prolungamento si applica soltanto all’indennità ordinaria di disoccupazione.

Quanto spetta
A partire dal 1° gennaio 2008 l’indennità spetta nella misura del 60% della retribuzione media lorda dei sei mesi, al 50% per i due mesi seguenti e al 40% per i restanti. Ai lavoratori sospesi è pagata nella misura del 50% della retribuzione. L’indennità viene corrisposta per 30 giorni al mese (indipendentemente dal fatto che il mese sia di 30 o 31 giorni) ad eccezione del mese di febbraio, per il quale viene corrisposta per l’esatto numero di giorni (28 o 29). A coloro che, anche per un solo giorno, percepiscono l’indennità di disoccupazione nel periodo compreso tra il 18 e il 24 dicembre, è corrisposto, oltre all’indennità normalmente spettante, un assegno speciale pari a 6 giorni di
indennità (cosiddetta gratifica natalizia). Il disoccupato che percepisce l’indennità ha diritto, dopo aver presentato domanda, anche all’assegno per il nucleo familiare.

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