mercoledì 1 dicembre 2010

LA POLIZZA CASALINGHE

La polizza non dovrà essere sottoscritta da chi, pur svolgendo lavori domestici, effettua una attività che comporta l’assicurazione in altre forme obbligatorie di previdenza. Tutti coloro che hanno tra i 18 e i 65 anni compiuti, che svolgono in casa "attività in via esclusiva" nei confronti di persone del proprio nucleo familiare, devono assicurarsi presso l’Inail.
L’iscrizione al fondo speciale casalinghe presso l’Inail prevede la sottoscrizione di una polizza obbligatoria. Basta un versamento di 12,91 euro all’anno, non frazionabili.  
L’assicurazione garantisce una prestazione sia in caso di inabilità permanente al lavoro non inferiore al 27% che di morte. L'estensione dell'assicurazione anche ai casi di infortuni che provocano il decesso dell'assicurato, è stata introdotta dal decreto interministeriale dl 31 gennaio 2006, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.113 del 17 maggio 2006. Naturalmente l’infortunio o la malattia devono derivare da un incidente avvenuto nell’ambito domestico. Sono esclusi gli infortuni non causati dal lavoro domestico e quelli derivanti da calamità naturali come il crollo degli immobili. Per raggiungere la percentuale del 33% di inabilità risarcibile, si possono cumulare diverse invalidità.
In caso di inabilità superiore al 33% la casalinga può chiedere una rendita vitalizia, non reversibile, che sarà comunque legata al grado di inabilità. Per il calcolo della liquidazione della rendita ci si baserà sulla retribuzione annua minima del settore industriale.
Per un'invalidità del 33% la rendita ammonta a 185,41 euro, mentre raggiunge 1030.05 euro in caso di inabilità del 100%. La prestazione comunque non è automatica, sarà erogata solo a coloro che hanno sottoscritto la polizza.
In caso di morte, la rendita verrà corrisposta ai superstiti (coniuge e figli o in mancanza di essi, a genitori o fratelli). L'ammontare della rendita è pari a 12.608,40 euro, e spetta al 50% al coniuge, al 20% per ciascun figlio, al 40% per i figli orfani di entrambi i genitori, al 20% a genitori o fratelli del defunto, in caso di assenza di coniuge e figli.

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