venerdì 12 novembre 2010

ESENZIONE TICKET INVALIDITA'

L'esenzione dal ticket per invalidità. Le persone che sono riconosciute invalide civili, del lavoro o di servizio, hanno diritto a non pagare o a pagare in forma ridotta, secondo le disposizioni delle singole Regioni, i ticket delle spese mediche e sanitarie.

In base alla percentuale d'invalidità, sono identificate delle classi di difficoltà, cui corrispondono diversi livelli d'esenzione:
  • difficoltà lievi, corrispondenti ad invalidità comprese tra il 33,3% e il 66,6% (da 1/3 a 2/3), per la fruizione dell'assistenza protesica;
  • difficoltà medio-gravi, corrispondenti ad invalidità comprese tra il 66.6% e il 99%, per l'esenzione anche dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie;
  • difficoltà gravi, corrispondenti ad invalidità pari al 100%, ai fini dell'esenzione dal pagamento della quota fissa sulla ricetta e dal ticket sulle cure termali.
Per richiedere l'esenzione, è necessario il certificato di accertamento di invalidità rilasciato dalla Asl del proprio territorio. Per gli invalidi per lavoro, per servizio o affetti da malattie professionali, è invece necessario il certificato rilasciato dall'Inail. Leggi anche il  LINK IL TICKET SANITARIO

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