mercoledì 10 novembre 2010

INCIDENTI STRADALI

Le diverse modifiche apportate al Codice della strada – compresa quella del 30 luglio 2010 - hanno introdotto, di volta in volta, norme sempre più severe, per chi provoca un incidente stradale e per chi non presta soccorso ai feriti. L’articolo 189 del Codice, in particolare, disciplina il "Comportamento in caso di incidente".
L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente ad eventuali feriti. Inoltre deve porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi, né disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità.
Le modifiche introdotte nel 2010 hanno anche aggiunto l'obbligo di prestare soccorso agli animali domestici, se investiti. Chi non lo fa rischia una multa da 389 a 1.559 euro.
Sanzioni
È prevista la sospensione della patente di guida per una durata:
  • da 15 giorni a 2 mesi, per chi causa danni solo alle cose;
  • fino a 3 anni, per lesioni alle persone;
  • da 1 anno e 6 mesi, fino a 5 anni, nel caso di omissione di soccorso.
Rischia invece la reclusione:
  • da 3 mesi a 3 anni, per chi provoca danni alle persone;
  • da 1 a 3 anni, in caso di omissione di soccorso.
Se il conducente si ferma, presta soccorso ad eventuali feriti e si mette a disposizione degli organi di polizia, non è soggetto all'arresto, anche se, provocando l'incidente, ha commesso delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, a meno che non guidasse in stato di ebbrezza per alcol o sostanze stupefacenti.

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